Art. 2.

      1. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, disciplinano, con proprie leggi, la figura professionale dell'animatore di corsia e ne favoriscono l'attività come ausilio psicologico nei confronti del paziente nonché come apporto complementare all'impegno professionale del personale medico e infermieristico.

 

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      2. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali relativi alle attività di formazione professionale, possono istituire, senza oneri per la finanza pubblica, appositi corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento per gli animatori di corsia. La qualifica professionale di animatore di corsia si consegue mediante il superamento degli esami finali dell'apposito corso di formazione istituito ai sensi del presente comma.